Archivio per anno: 2024
GUASTO LINEE TELEFONICHE
A causa degli ultimi eventi climatici tutte le linee telefoniche, compreso il numero verde, sono interrotte.
Ci scusiamo per il disagio e provvederemo al ripristino delle stesse nel più breve tempo possibile.
RDO MEPA 4435195 – PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D.Lgs. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, MEDIANTE PIATTAFORMA ME.P.A., FINALIZZATO ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO, CON IL CRITERIO DLL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ART. 108, D.LGS. 36/2023.
CIG : B212D6495D
Documentazione su piattaforma MEPA e su “Amministrazione Trasparente”
RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI DAGLI OPERATORI ECONOMICI PARTE 1
QUESITI OPERATORE ECONOMICO
1) Si chiede di esplicitare il ccnl utilizzato da codesta stazione appaltante
2) Si chiede se codesto ente è soggetto al decreto dignità
3) In caso di risposta affermativa al chiarimento precedente si chiede conferma che che gli eventuali aumenti contributivi da riconoscere ai lavoratori somministrati per effetto dei rinnovi di contratto, così come previsti dal Decreto Dignità, dovranno essere successivamente aggiunti al costo del lavoro, anziché essere coperti dal margine di agenzia, in quanto rientrando a tutti gli effetti nelle voci che compongono il costo del lavoro, sono soggette a irap e non ad iva.
4) Si chiede se le risorse dovranno prestare servizio su 5 oppure su 6 giorni settimanali;
5) Si chiede di confermare che la percentuale del margine di agenzia offerta, verrà applicata sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all’art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l’utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori
6) Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia);
7) Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo;
8) Si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo registrato nell’ultimo triennio, in riferimento al personale diretto assunto con la stessa mansione oggetto del presente appalto;
9) In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all’art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l’utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;
10) Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza.
11) Si chiede di poter avere una stima delle ore complessive della commessa
12) Si chiede di poter avere una stima del fabbisogno delle risorse
13) Considerando l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008.
14) In riferimento alla relazione tecnica siamo a richiedervi se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato
15) Nella busta amministrativa sul portale mepa è stato inserito lo slot per l’offerta economica, tale slot non è presente nella busta economica; considerando che non possono essere allegati documenti economici nella busta amministrativa, si chiede di modificare quanto presente sul mepa o di dare comunicazioni differenti
16) Nella busta tecnica sul portale mepa non è stato inserito lo slot per la reazione tecnica, si chiede di poterlo inserire.
17) In relazione alle riduzioni per la garanzia provvisoria, come previsto dall’articolo 106 comma 8 del codice, si chiede di poter usufruire della riduzione del 20 % per il possesso della certificazione SA 8000
18) In ultimo stante l’indiscussa facoltà di recesso spettante all’Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15)
19) In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Diapartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007). Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata.
20) Per l’offerta economica si chiede quante cifre possono essere indicate dopo la virgola
RISPOSTE
- Nella scheda “Offerta economica” sono riportati i CCNL di riferimento.
- Si, risulta applicabile il decreto dignità
- Si applicherà la normativa vigente in materia;
- Le risorse saranno impiegate, presuntivamente, su sei giorni lavorativi.
- Si applicherà la normativa vigente in materia.
- Si conferma.
- Si conferma.
- Si ritiene non essenziale il dato richiesto ai fini della predisposizione dell’offerta.
- Si conferma.
- Potrà essere utilizzata la firma elettronica qualificata (FEQ), in caso di eventuale aggiudicazione, ai fini della sottoscrizione del contratto.
- La S.A. ha già bandito una medesima gara, nel 2023, per le mansioni indicate ad eccezione degli “inservienti stabilimenti balneari” per l’importo complessivo di € 250.000 e l’Accordo è giunto al livello massimo.
- Si richiama la risposta di cui al precedente punto (11).
- Si conferma.
- Si chiede di attenersi alle modalità di cui all’art. 14 del Disciplinare di gara.
- Si è provveduto ad inserire lo slot.
- Si è provveduto ad inserire lo slot.
- La Certificazione SA 8000 è idonea per la riduzione indicata.
- Trova applicazione la normativa vigente.
- Trova applicazione la normativa vigente.
- Due cifre decimali.
QUESITI OPERATORE ECONOMICO
- Per quanto riguarda il modulo per l’offerta economica, i conteggi dei costi
- relativi al CCNL Igiene Ambientale comprendono già l’aumento dal 1/7/2024? In caso contrario, potreste pubblicare i costi nuovi così che siano disponibili a tutti i potenziali offerenti?
- Sempre quanto al modulo di offerta economica, potreste indicare i tassi INAIL applicati? Non risulta infatti aperta, ad esempio, la posizione per gli operatori c/o stabilimenti balneari.
- Infine, ancora quanto al modulo di offerta economica, potreste idealmente fornire i conteggi utilizzati per ricavare il costo del 6° livello CCNL stabilimenti balneari? Altrimenti, in sott’ordine, potreste cortesemente indicarci le retribuzioni da Voi utilizzate ed il numero di ore settimanali di eventuali full time? La richiesta è fatta perché, mentre gli altri costi risultano sufficientemente in linea con quelli da noi calcolati, l’ultimo costo in tabella è decisamente sottostimato.
- Quanto al capitolato, desidero segnalarvi una previsione (art. 6, punto 18) contraria alla normativa vigente. Dei danni causati dai lavoratori somministrati non può che rispondere l’Utilizzatore poiché, a differenza di un appalto genuino, i lavoratori somministrati sono sotto la direzione e il controllo dell’Utilizzatore: non essendo previsto alcun controllo sull’operato dei Somministrati da parte dell’Agenzia, quest’ultima non può rispondere dei danni causati da persone sulle quali non esercita né direzione né controllo. È possibile modificare il capitolato, per eliminare questa discrepanza?
- Quanto all’art. 9, corrispettivo, è corretto intendere che a tutte le ore fatturate si applicherà il margine proposto in sede di gara? È corretto, inoltre, intendere richiamate le previsioni di legge per cui la Stazione Appaltante rimborserà il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia (D.lgs. 81/2015 art. 33 c. 2)?
- Quanto al Disciplinare di gara, confermate che il riferimento al PassOE è un refuso? Non è infatti più prevista la generazione di tale documento, sostituito dal FVOE che la Stazione Appaltante può consultare direttamente tramite ANAC.
RISPOSTE
- Si conferma che i costi NON comprendono gli adeguamenti indicati.
- Si indicano di seguito i tassi INAIL medi applicati, salvo intervenute successive modifiche:
Livello 3B Leucopetra tasso medio INAIL 34×1000;
Livello J Leucopetra tasso medio INAIL applicato 34x 1000
Inservienti stabilimenti balneari livello 6 CCNL di riferimento tasso medio INAIL applicato 12x 1000
- Si confermano gli importi di cui allo schema “Offerta economica” ad eccezione del costo orario relativo agli “inservienti di stabilimenti balneari” per i quali si è proceduto alla rettifica, indicando il costo orario di € 14,50: a tale ultimo riguardo, si è provveduto a modificare e inserire nuova scheda “Offerta economica” di cui si chiede prendere visione.
- Si confermano entrambe le richieste.
- Prima parte di quesito: si conferma che tutte le ore fatturate saranno considerate ai fini dell’aggio. Seconda parte quesito: troverà applicazione la normativa vigente.
- Si conferma.
QUESITI OPERATORE ECONOMICO
- Si chiede di confermare che la previsione di cui all’art 3 del Disciplinare che prevede che: “L’esecuzione del contratto è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi che nell’ambito di programmi di lavoro protetto occupano almeno il trenta percento di lavoratori con disabilità o svantaggiati.” debba considerarsi un refuso.
- Con riferimento alle previsioni di cui all’art. 5- Clausola di variabilità del Servizio, si rammenta come faccia capo all’Amministrazione Aggiudicatrice l’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovuto per legge e per contratto collettivo applicato (art. 33 d. lgs. 81/2015 e art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). Non potrà quindi interferire con il predetto obbligo qualsivoglia vicenda modificativa della fornitura e il contratto di lavoro del somministrato potrà essere risolto solo in caso di mancato superamento del periodo di prova e/o giusta causa di recesso. Si chiede conferma dell’applicazione della richiamata disciplina e la rettifica dell’art. 5 del capitolato.
- Con la presente si chiede conferma, correzione o integrazione relativamente ai dati retributivi, alle voci tariffa INAIL , alla distribuzione oraria utilizzati per la predisposizione dei costi del lavoro pubblicati nell’allegato denominato “Offerta Economica”.
Livello 3 CCNL Servizi di Pulizia Industriale – 40 ore settimanali Minimo 811,07 Euro
Contingenza 515,42 Euro
EDR 10,33 Euro
Integrativo Regione Campania 8,95 Euro Voce tariffa per addetto pulizie – 0421 Voce tariffa per Necroforo – 0840
Livello J Igiene Urbana – 38 ore settimanali Minimo 1201,94 Euro
EDR 10,33 Euro
Indennità 50 Euro
Voce tariffa per Operatore Ecologico 0431
Livello 3B Igiene Urbana – 38 ore settimanali Minimo 1862,99 Euro
EDR 10,33 Euro
Indennità 50 Euro
Voce tariffa per Autista 0431
Livello 6 Stabilimenti Balneari Confcommercio – 44 ore settimanali Minimo 862,96 Euro
Contingenza 520,51 Euro
Voce tariffa non presente si ipotizza 0222
- Si chiede conferma che, in applicazione della normativa che disciplina il servizio di somministrazione di personale, tutto il costo del lavoro effettivamente sostenuto dall’Agenzia verrà rimborsato dall’utilizzatore. Si richiama sul punto la disposizione di cui all’articolo 33, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 che espressamente prevede che: “Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. Detto articolo prevede dunque un “obbligo” espresso dell’utilizzatore di rimborsare all’Agenzia per il Lavoro gli oneri retributivi e previdenziali da questa “effettivamente sostenuti” per i lavoratori inviati in somministrazione: in altri termini, tutti i costi del lavoro diretto che l’Agenzia è costretta a sopportare per un lavoratore inviato in missione presso l’utilizzatore. E ciò naturalmente significa che anche i costi di tutte le assenze previste da CCNL e giustificate dei lavoratori somministrati dovranno essere posti a carico
dell’utilizzatore. Si rappresenta che questa tematica è stato oggetto di esame anche a livello giurisdizionale, richiamandosi a titolo esemplificativo ma non esaustivo la sentenza del Tribunale di Piacenza, Sez. Unica Civile del 11 gennaio 2018, n. 19.
- In relazione alle previsioni in tema di sostituzioni si precisa che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso: l’eventuale richiesta di sostituzione del personale per altre cause non potrà comportare l’automatica risoluzione del contratto di lavoro e non solleverà l’Amministrazione Aggiudicatrice dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 33 d.lgs 81/2015 e art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). Si chiede conferma dell’applicazione della richiamata disciplina.
- Con riferimento alla previsione del Capitolato secondo cui “I danni causati, alla S.A. o a terzi, dai lavoratori somministrati restano ad esclusivo carico del Somministratore-appaltatore.”si precisa che, ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015, “L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.” Si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell’azienda utilizzatrice, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario che non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta. Si chiede quindi di rettificare la previsione di cui sopra riferendola solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell’aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati.
- tra l’elenco della documentazione da produrre al punto 13 del disciplinare di gara è indicato il PASSOE. Si segnala che il PASSOE è stato dismesso per applicazione del nuovo fascicolo FVOE 2.0 presente sul sito dell’ANAC. Si chiede di confermare pertanto che il PASSOE non dovrà essere inviato e di conseguenza di rettificare gli atti di gara, stante la modifica sostanziale degli stessi non sanabile con il mero riscontro ai chiarimenti;
- tra i documenti da allegare nella DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA sul mepa c’è anche uno slot dedicato all’offerta economica mentre nella sezione OFFERTA ci sono solo gli slot per caricare i file generati automaticamente dal mepa sia per l’offerta tecnica sia per l’offerta economica. Potreste indicare come caricare correttamente i documenti o modificare le sezioni?
RISPOSTE
- Tale requisito non è essenziali ai fini della partecipazione alla gara bandita e può considerarsi refuso.
- La fattispecie di cui al richiamato articolo del Capitolato attiene alla fase di richiesta e, dunque, iniziale mentre, in caso di contratti in corso, salvo le fattispecie di recesso o mancato superamento del periodo di prova, troverà applicazione la normativa vigente in materia.
- Si confermano gli importi di cui allo schema “Offerta economica” ad eccezione del costo orario relativo agli “inservienti di stabilimenti balneari” per i quali si è proceduto alla rettifica, indicando il costo orario di € 14,50: a tale ultimo riguardo, si è provveduto a modificare e inserire nuova scheda “Offerta economica” di cui si chiede prendere visione.
- Trova applicazione la normativa vigente.
- Trova applicazione la normativa vigente.
- Trova applicazione la normativa vigente.
- Si conferma il refuso.
- Si è proceduto alla modifica per il caricamento tanto dell’offerta economica quanto tecnica.
QUESITI OPERATORE ECONOMICO
1) Si evidenzia che nel portale MePa non rinveniamo gli slot dove poter caricare l’offerta economica e l’offerta tecnica
2) Si segnala che il valore a base d’asta inserito a sistema sul MePa è di 350.000,0 € che dalla documentazione di gara corrisponde al costo del personale non soggetto a ribasso. Invero, considerando che sul MePa non è richiesto di compilare a sistema un dato economico, ma di allegare l’offerta economica così come da modello, si chiede conferma di non dover prendere in considerazione tale indicazione.
3)Si chiede di conoscere i riferimenti tabellari circa il costo del lavoro identificato per i profili di “inserviente di stabilimenti balneari livello 6. Invero, se si conferma che ci si riferisce al CCNL TURISMO CONFCOMMERCIO PUBBLICI ESERCIZI – STABILIMENTI BALNEARI ovvero CCNL TURISMO CONFCOMMERCIO PUBBLICI ESERCIZI MINORI – STABILIMENTI BALNEARI MINORI.
Invero nel primo caso – CCNL TURISMO CONFCOMMERCIO PUBBLICI ESERCIZI – STABILIMENTI BALNEARI – i dati tabellari sono i seguenti:
Minino 779,81 €
Contingenza 520,64 €
Per un costo del lavoro comprensivo di tutti gli istituti di legge pari a : 13,87 €
Mentre, nel secondo caso – CCNL TURISMO CONFCOMMERCIO PUBBLICI ESERCIZI MINORI – STABILIMENTI BALNEARI MINORI – i dati tabellari sono i seguenti:
Minino 776,97 €
Contingenza 520,25 €
Per un costo del lavoro comprensivo di tutti gli istituti di legge pari a : 13,84 €
Si chiede di conoscere quale costo considerare nella presentazione dell’offerta economica fermo restando che si chiede l’ulteriore conferma che il costo troverà adeguamento rispetto al tasso INAIL applicabile.
4) In virtù dell’aggiornamento contrattuale previsto per luglio del CCNL IGIENE AMBIENTALE si chiede conferma che il margine indicato nell’offerta economica sarà poi applicato ai costi del lavoro effettivi derivante dal succitato aggiornamento.
RISPOSTE AI QUESITI
- Si è provveduto, per l’offerta economica e per l’offerta tecnica, come richiesto.
- Si conferma.
- Il CCNL applica è il seguente: Turismo Confcommercio Pubblici esercizi-Stabilimenti Balneari
A tal proposito, si precisa che la “scheda economica” è stata rettificata nella parte relativa al costo orario per gli “inservienti di stabilimenti balneari”: il costo orario calcolato è pari ad € 14,50 e, pertanto, si prega utilizzare la nuova scheda “Offerta economica”.
4) Si precisa che, per effetto degli aggiornamenti contrattuali, il mark up non subirà variazioni.
RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI DAGLI OPERATORI ECONOMICI PARTE 2
QUESITI OPERATORE ANONIMO
1)
Buongiorno,
siamo con la presente a segnalare che la procedura di gara in oggetto è stata
inserita nella categoria di abilitazione denominata “Gestione delle
procedure concorsuali” e siamo con la presente a richiedere che tale
categoria sia cambiata usando la più corretta “Somministrazione di
lavoro” al fine di consentire la massima partecipazione a tutti gli
operatori economici abilitati a quest’ultima.
2)
siamo con la presente a chiedere conferma che l’inserimento del
Passoe nell’offerta tecnica come richiesto all’art. 14 del disciplinare di gara
trattasi di refuso considerato che l’utilizzo del Passoe è stato dismesso.
RISPOSTE
1) Buongiorno, si è provveduto ad inserire la
gara nella categoria di abilitazione “Somministrazione di lavoro
2) Buongiorno, il requisito
dell’inserimento del Passoe è superato per effetto della piena operatività del
FVOE.
QUESITI OPERATORE ECONOMICO ANONIMO
Art. 6.4 del Capitolato. Per quanto concerne il periodo di prova, si precisa che il CCNL delle ApL all’art. 35 al comma 3 e 4 disciplina quanto segue: 3. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dall’inizio della missione. 4. In ogni caso il periodo di prova non può essere inferiore a 1 giorno e superiore a 11 per missioni fino a 6 mesi nonché a 13 per quelle superiori a 6 mesi ed inferiori a 12 e 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi. Resta inteso che per le missioni di durata inferiore a 15 giorni può essere stabilito un solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all’unità superiore. Si invita a confermare quanto esposto.
2. Art. 6.15 del Capitolato. in caso di interruzione del rapporto lavorativo, posto che l’art. 33 del D.lgs. 81/2015 prevede testualmente che: “con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”, si invita a rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, l’ente dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione.
3. Art. 6.18 del Capitolato. Per quanto attiene la previsione secondo cui rimane a carico dell’ApL l’assunzione in proprio di ogni responsabilità risarcitoria, si chiede di circoscrivere la responsabilità per danni a persone e cose al solo personale di staff e non anche a quello somministrato atteso che l’art. 35 comma 7 del D. Lgs 81/2015 stabilisce che “L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni”, così come l’art. 30 del D. Lgs 81/2015 attribuisce potere direttivo e di controllo in capo all’utilizzatore.
4. Art. 8 del Capitolato. Si invita a precisare che, laddove l’Ente comminasse delle penali, (salvo i casi di dolo o colpa grave) le pretese risarcitorie attinenti all’esecuzione del contratto non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore del corrispettivo previsto a favore dell’agenzia.
5. Art. 10 del Capitolato. Si chiede di precisare specificando che l’ente qualora intendesse risolvere il contratto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, sarà tenuto a rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”; l’articolo 45 del CCNL delle Agenzie di somministrazione, in caso di interruzione della missione nei contratti a tempo determinato, prevede, tra l’altro, la possibilità di essere impiegato in un’altra missione, fermo restando l’utilizzo nell’ambito dell’area professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS.
RISPOSTE
1) quesito riferito all’ art 6.4 del Capitolato
risposta : la fattispecie risulta prevista all’art 21 del Disciplinare, espressamente richiamato nel comma oggetto del quesito.
2) quesito riferito all’ art 6.15 del Capitolato
risposta: la fattispecie risulta prevista all’art 21 del Disciplinare, espressamente richiamato nel comma oggetto del quesito
3) quesito riferito all’ art 6.18 del Capitolato
Trova applicazione l’art 35, co 7 , D.Lgs 81/2015
4) quesito riferito all’art.8 del Capitolato
risposta: Le penali, eventualmente, applicate risultano connesse alla perfetta osservanza delle norme del Capitolato e , pertanto, risultano già circoscritte le fattispecie e , in ogni caso limitate nella quantificazione della legge applicabile.
5) quesito riferito all’art.10 del Capitolato
risposta: la fattispecie risulta prevista all’art 21 del Disciplinare, espressamente richiamato nel comma oggetto del quesito
QUESITI OPERATORE ANONIMO
1. si chiede conferma che saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo a questa S.A. tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità;
2. si chiede conferma che in caso di festività godute, domenicali o infrasettimanali, le stesse dovranno apparire in una voce distinta in fattura;
3. si chiede conferma che i ratei maturati per le ore godute di ferie e permessi potranno essere fatturati. Tali voci infatti fanno riferimento a eventi prevedibili, ma non programmabili e non sono quindi inclusi negli importi relativi ai costi del lavoro orari;
4. si chiede chiarimento relativamente a quanto previsto all’ interno del modulo “offerta economica”, nella parte in cui prevede che “L’Operatore Economico dichiara che i costi della manodopera ammontano ad € ________ “. Orbene, sul punto si rappresenta che il servizio di somministrazione di manodopera (comprensivo di quello di ricerca e selezione) è prestazione di natura intellettuale poiché, nel caso della somministrazione di lavoratori interinali, i dipendenti som-ministrati soggiacciono alle direttive dell’utilizzatore, il quale solo sarà responsabile dei risultati conseguiti dal detto personale. In sostanza, nel contratto di somministrazione, l’Agenzia per il Lavoro invia in missione dei lavoratori (somministrati), che svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore – secondo lo schema dell’obbligazione di mezzi. Si ritiene, quindi, che essendo il servizio di natura intellettuale, si applichi ad esso l’art. 108, comma 9 del Codice dei contratti (D.lgs 36/2023), che esclude la verifica in capo alla Stazione Appaltante del costo della manodopera:
5. stante l’indiscussa facoltà di recesso spettante all’Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque, fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15).
RISPOSTE
- Si conferma.
- La fattispecie risulta connessa all’esecuzione del contratto ma, in ogni caso, non risulta essenziale ai fini della fatturazione.
- Si conferma.
- Il quesito attiene alla discrezione dell’O.E. ma, in ogni caso, trova applicazione la norma di cui all’art. 108, comma 9, D.lgs. 36/2023, come confermato dalla Giurisprudenza sul punto.
- Trova applicazione la normativa vigente.
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- Martedì – Giovedì: 8,00 – 16,55
- Sabato: Chiuso
- Domenica: Chiuso